Il diritto ereditario o successorio è un complesso di norme che regola le vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte, in altri termini una branca del diritto applicabile alla successione ereditaria, per mezzo della quale si realizza in maniera equa il subingresso di determinati, nuovi titolari nei rapporti giuridici trasmissibili che riguardavano il soggetto defunto, detto de cuius, quando era ancora in vita.
Nel diritto ereditario i rapporti trasmissibili sono quelli che non si estinguono con la morte del soggetto. Quindi in via generale si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti (proprietà, altri diritti reali e le relative azioni), tranne quelli personalissimi come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, che si estinguono con la morte del loro titolare.
La successione ereditaria, che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore e, secondo una prima distinzione, può essere di due tipi:
a) a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius e
b) a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.
Per poter ricevere un’eredità basta essere viventi o anche solo nascituri concepiti al tempo di apertura della successione (sono considerati “concepiti”coloro che nascono entro i 300 giorni dalla morte del de cuius, ma la partecipazione alla successione è comunque subordinata all'evento della nascita).
Alla morte della persona (naturale o dichiarata presunta da un accertamento giudiziale) i successori devono sincerarsi dell’esistenza o meno di un testamento, per subentrare al defunto secondo le modalità dallo stesso stabilite o previste dalla legge.
Comunque, in presenza o meno di volontà espresse dal testatore, entro un anno dalla morte del de cuius,
i chiamati all’eredità,
gli eredi che hanno accettato, espressamente o tacitamente, l’eredità,
i legatari testamentari,
gli eventuali rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,
coloro che hanno il possesso dei beni di proprietà della persona scomparsa (di cui non si hanno più notizie dal almeno due anni), per la quale hanno richiesto al Tribunale di dichiararne l’assenza,
gli amministratori dell’eredità, nominati se il testamento designa un erede sotto condizione, cioè al verificarsi di un certo evento futuro e incerto,
il curatore dell’eredità giacente, nominato dal Tribunale per amministrare l’eredità in caso di rinuncia degli eredi non in possesso dei beni ereditari oppure nell’attesa venga dichiarata accettazione o meno per gli altri eredi,
gli esecutori testamentari, incaricati dal de cuius per l’esecuzione delle sue volontà,
i trustee, ossia i soggetti terzi cui è affidata la gestione e protezione dei propri averi, senza cederne proprietà e godimento con la costituzione di un trust dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate (ufficio locale dell’ultima residenza del defunto) la dichiarazione di successione che dal 01.01.2019 deve essere trasmessa solo telematicamente (è preferibile attraverso un soggetto delegato, commercialista o CAF), per velocizzare la procedura, il pagamento delle imposte dovute e l’automatica voltura catastale per gli immobili ereditati; a tal fine l’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet un programma software gratuito per la compilazione e l’invio con le necessarie istruzioni e l’elenco dei documenti da allegare.
Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di successione essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di successione.
Non devono essere dichiarate in successione le indennità di fine rapporto del prestatore di lavoro e quelle spettanti agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie o sulla vita.
A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell’attestato da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli eredi, divenuti tali per aver accettato l’eredità, possono ottenere la liquidazione e la ripartizione di quanto depositato nei conti correnti di cui era titolare il defunto, mentre per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dei dati.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, di norma, coincide con il momento del decesso del de cuius. Se presentata successivamente, espone chi vi è tenuto a sanzioni di carattere amministrativo che aumentano all’aumentare del ritardo.
In ogni caso deve essere presentata prima che si compia qualsiasi atto che possa modificare il patrimonio ereditario.
Per poter proficuamente predisporre e inoltrare la dichiarazione di successione sono necessari una serie di documenti da predisporre con particolare attenzione, al fine di non pregiudicare l’efficacia dell’intera procedura.
Riepiloghiamo in tal senso:
certificato di morte in carta libera per uso dichiarazione di successione;
Un’autocertificazione sullo stato di famiglia storico;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti gli eredi;
fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria regionale del de cuius e di tutti gli eredi;
atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto e/o cointestate con altri soggetti;
atti di donazione che il defunto ha stipulato in vita in favore di uno o più eredi;
documenti tecnici sugli immobili intestati al deceduto (planimetrie catastali, elaborati planimetrici, mappale, copie accatastamenti DOCFA, eventuali variazioni successive);
2 copie autentiche della pubblicazione dell’eventualetestamento;
copia autentica del verbale di eventuale rinuncia all’eredità;
fattura dell’avvenuto pagamento delle spese funebri e delle spese mediche;
dichiarazione bancaria / postale di sussistenza e consistenza di mutui ipotecari, conti correnti, libretti, investimenti finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati di deposito bancari, pronti conto termine;
attestato con eventuali ratei di invalidità civile maturati e non riscossi dal defunto;
dichiarazione del datore di lavoro con indicate le indennità maturate dal lavoratore dipendente (es. mensilità, 13ma, 14ma, TFR, ferie, ecc.);
dichiarazione societaria di titolarità di quote e valorizzazione delle stesse (sottoscritta dal commercialista);
verbale di apertura delle cassette di sicurezza, redatto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio oppure da un pubblico ufficiale.
Bibliografia
Memento Pratico Francis Lefebvre “Immobili e Condominio” . Aspetti civilistici e fiscali. Sinergie Grafiche srl, 2017, Milano.
Santarcangelo G., (2014). La compravendita Immobiliare. A. Giuffrè Editore, Milano.
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